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Decreto Rilancio, luci ed ombre della sanatoria: intervista a Luigi Tessitore, avvocato ASGI

(In collaborazione con Toscana Notizie - Agenzia di informazione della giunta regionale)

Lo scorso 19 maggio è stato emanato il D.L. 34/2020 c.d “Decreto Rilancio” che, all’art. l’articolo 103 prevede l’“Emersione dei rapporti di lavoro”. L’articolo definisce le modalità di emersione dei rapporti di lavoro per cittadini stranieri di paesi terzi, insieme alle disposizioni attuative del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020. Obiettivo della sanatoria è quello di “garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari”.
 
Ma quali sono, in concreto, le possibilità per chi vuole far emergere il proprio rapporto di lavoro o regolarizzare la propria permanenza sul territorio italiano? Ne abbiamo parlato con Luigi Tessitore, avvocato dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione.

Buongiorno avvocato, e grazie di essersi reso disponibile per questa intervista. Cominciamo con una panoramica generale: che cos’è, e cosa non è, questa sanatoria di cui tanto si parla?

La sanatoria è stata pubblicata nel Decreto-legge n.34 del 2020, il Decreto “Rilancio Italia”. L’articolo 103 prevede infatti una misura che non a caso viene rubricata come “Emersione di Rapporti di Lavoro”. Perché è questo il focus dell’intervento normativo in questione: l’emersione di specifici rapporti di lavoro. La misura infatti va intesa più che altro un provvedimento discrezionale che mira a far emergere specifiche collaborazioni tra datori di lavoro e lavoratori italiani o stranieri già in essere, ma anche a instaurare nuovi rapporti di lavoro. Quest’ultimo aspetto è centrale per comprendere la natura discrezionale del provvedimento e le sue caratteristiche, perché le conseguenze del Decreto sui permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri irregolari sono da intendere solo e soltanto come ‘ricadute’ di questo obiettivo principale. Non si specifica infatti che per accedere alla sanatoria gli stranieri debbano essere irregolarmente presenti sul territorio nazionale, perché al centro del provvedimento non c’è il cittadino straniero, ma il lavoro sommerso che coinvolge anche i cittadini stranieri, regolari o irregolari che siano. E come vedremo questo ha conseguenze particolari sulla misura nel suo complesso. 

Cominciamo da questo primo obiettivo allora. In quali modi si può far emergere un rapporto irregolare di lavoro, e chi può farlo?

Le ipotesi percorribili previste dal Decreto sono essenzialmente tre. La prima ipotesi del comma 1 dell’art. 103 prevede la possibilità di far ‘emergere’ un nuovo contratto di lavoro, e cioè di avviare un nuovo contratto di lavoro subordinato regolare che parte nel momento stesso in cui la domanda viene presentata. Questo contratto di lavoro che può essere a tempo determinato o indeterminato secondo necessità, ma da una lettura delle circolari emanate dopo la pubblicazione del Decreto-legge, sembra che debba necessariamente essere a tempo pieno - ad eccezione dei soli lavoratori domestici. 
 
La seconda ipotesi è molto simile alla prima, ma è riferita all’emersione di un rapporto di lavoro irregolare pregresso, e cioè permette di dichiarare che un rapporto di lavoro andava avanti in nero già da alcuni mesi e regolarizzarlo. Questa seconda via non riguarda solamente i cittadini stranieri ma anche tutti i cittadini italiani che, insieme al loro datore di lavoro, intendano auto-denunciare e sanare un’attività di lavoro in nero. Per i cittadini stranieri presenti irregolarmente però, questa auto-denuncia ha ovviamente delle ricadute positive sulla titolarità di soggiorno, aprendo la via ad un permesso per motivi di lavoro.
 
Importante: per quanto riguarda i cittadini stranieri, queste prime due vie sono percorribili soltanto se si è in grado di dimostrare la presenza del lavoratore sul territorio italiano da prima dell’8 marzo 2020, e cioè da prima delle misure di contenimento e distanziamento sociale correlate all’emergenza Covid-19. 

E poi, c’è una terza e ultima via…

Sì, ed è quella contenuta nel comma due dell’articolo 103. Un’ipotesi più complessa e distinta dalle altre due, che si propone come una novità rispetto alle sanatorie del passato. Questa via offre infatti al lavoratore straniero con un permesso scaduto dal 31 ottobre 2019 la possibilità di richiedere e ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per cercare un lavoro, se questo è in grado di dimostrare di aver già lavorato in uno dei settori definiti dalla sanatoria. Questa ipotesi coinvolge in prima persona i cittadini lavoratori stranieri, che possono chiedere direttamente alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi. Entro questo periodo hanno la possibilità di stipulare un nuovo contratto di lavoro in uno dei settori definiti dalla sanatoria e, grazie a questo, chiedere e ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

Chi può presentare la domanda di sanatoria e dove?

In quest’ultima ipotesi è il cittadino straniero che presenta domanda presso la Questura. Nelle prime due ipotesi invece è il datore di lavoro a presentare la domanda per il cittadino straniero, e potrà farlo accedendo alla piattaforma del sito del Ministero. La richiesta in questo caso non è quindi un’esclusiva di CAF e patronati, ma può essere fatta da chiunque si accrediti nel portale del Ministero. 
 
Ma attenzione: i datori di lavoro stranieri hanno la possibilità di presentare una richiesta di regolarizzazione del loro dipendente solo se sono in Italia con un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 

Parliamo di restrizioni allora. Quali sono i requisiti di accesso per i cittadini stranieri che vogliono intraprendere una di queste tre strade come lavoratori? 

In tutte e tre le ipotesi il cittadino straniero deve poter produrre una prova della propria permanenza sul territorio italiano da prima dell’8 marzo 2020. Valgono come prova i rilievi fotodattiloscopici [e cioè gli accertamenti della Questura in fase di identificazione, N.d.R.], ma resta valido anche un visto scaduto di cui si disponeva in passato, un timbro di ingresso sul territorio italiano. Basterà anche esibire documentazione proveniente da organismi pubblici: come per esempio il verbale di un’udienza, un referto di un ospedale, una denuncia, una contravvenzione amministrativa intestata direttamente alla persona, o la richiesta di un passaporto presso un’ambasciata. 
 
Mentre per la terza via, si aggiungono due presupposti: avere un permesso di soggiorno scaduto dopo la data del 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, e aver già esercitato la propria professione nei settori definiti dalla sanatoria prima della scadenza del permesso. A sostegno di quest’ultima dichiarazione, basterà esibire, ad esempio, una busta paga o delle prove di corrispondenza avute con il datore di lavoro. 

Il concetto di ‘prova’ da esibire si è fatto più ampio e morbido rispetto al passato quindi. Ma questo basterà a tutti?

Presumibilmente no, e in effetti questo è già uno dei punti critici del Decreto che viene messo in luce in questi giorni. Stante così le cose, tutte e tre le vie sono difficilmente percorribili per i cosiddetti irregolari ‘puri’, e cioè per tutti coloro che sono entrati irregolarmente in Italia bypassando i controlli di frontiera e che non sono mai stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici. Un limite che però, va ricordato, resta coerente con l’obiettivo politico prefissato dalla misura: e cioè non tanto quello di garantire la regolarizzazione delle persone presenti sul territorio, ma quello di trovare una risposta ad una situazione di necessità della filiera del sistema Italia facendo emergere i rapporti di lavoro per persone che svolgono specifiche funzioni. 

Una misura selettiva quindi, e questo lo si vede anche nell’identificazione dei settori di lavoro. Quali sono esattamente i settori professionali coinvolti?

Ad oggi il comma 3 dell’articolo 103 prevede che la sanatoria si applichi fondamentalmente a tre settori: “agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura, e attività connesse”, “assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza”, “lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.
 
Su questo si potrebbero fare molte specifiche: per esempio, nel concetto di “bisogno familiare” possono rientrare tutte le categorie assumibili con un contratto collettivo nazionale domestico - figure come un giardiniere o una autista. In ogni caso, per fare chiarezza il decreto interministeriale ha previsto un elenco dettagliato di tutte le attività che rientrano nei settori previsti
 
Quindi sì: non tutte le persone che lavorano in nero ad oggi potranno accedere a questa sanatoria, con evidenti disparità di trattamento tra lavoratori a parità di irregolarità contrattuale. C’è da dire che limitazioni di questo tipo sono appartenute già ad altre sanatorie del passato, ed è successo che nel corso dell’iter legislativo avessero luogo allargamenti ad altre categorie per prevenire discriminazione tra lavoratori che, in effetti, sono in una condizione equiparabile. Può essere che avvenga lo stesso in questo caso, anche se pare di potersi escludere.

Dicevamo che non è tanto lo straniero irregolare ad essere al centro della sanatoria, ma piuttosto i rapporti di lavoro irregolari in cui questo può essere coinvolto. In questo senso, la misura può riguardare anche persone in accoglienza come i richiedenti asilo?

Assolutamente sì. E anche questo è un aspetto innovativo: questa sanatoria riguarda anche le persone che sono in Italia con un permesso regolare temporaneo e che potrebbero comunque preferire intraprendere la via della sanatoria, come le persone richiedenti asilo. Queste persone, se coinvolte in un lavoro nero, potrebbero reputare vantaggioso l’accesso al percorso: anche se regolari, in fondo godono di una regolarità condizionata e a tempo limitato che mantiene degli aspetti ‘sanabili’. Come loro, possono accedere alla sanatoria anche tutte le persone titolari di altri permessi di soggiorno che non si rinnovano in via automatica: come ad esempio le persone autorizzate a restare in Italia per un periodo di tempo limitato con autorizzazione alla permanenza concessa dal Tribunale per i Minori ai sensi dell’art. 31 TUIMM [Testo Unico sull’Immigrazione, N.d.R.] nell’interesse dei figli minori. In aggiunta, la terza via percorribile potrebbe fare al caso, ad esempio, di chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari e trovandosi sprovvisto di un passaporto non ha mai potuto convertirlo in permesso per motivi di lavoro. 

Quali sono invece le possibilità per un richiedente asilo con un rapporto di lavoro regolare?

In questo caso, ci confrontiamo con quello che sembra un vero e proprio cortocircuito normativo. Formalmente, la persona che è in possesso di un permesso regolare e di un rapporto di lavoro regolare, non potrebbe accedere alla misura. Ma come abbiamo detto, essere regolari nella finestra temporale aperta dall’articolo 103 non vuol dire esserlo per sempre, e la sanatoria resta appetibile anche in questi casi. Paradossalmente, per il richiedente asilo un percorso di successo verso l’autonomia diventa quasi invalidante in questo caso. L’unica possibilità immaginabile all’atto pratico per godere della sanatoria assumerebbe i caratteri dell’assurdo: passerebbe dal farsi licenziare per poi farsi riassumere, questa volta nell’ambito della sanatoria.

Ci sono i rischi per chi soggiorna irregolarmente? 

Sì. Per quanto riguarda le richieste presentate dal datore di lavoro, ad esempio, prevediamo una serie di cause di inammissibilità. Mi spiego: se in seguito ai controlli del caso emerge che il datore di lavoro richiedente sanatoria è stato soggetto a condanne per determinati reati, la sua domanda verrà naturalmente bloccata e rigettata. Ma questo avrà ricadute per il lavoratore irregolarmente soggiornante, che a questo punto si troverebbe a rispondere di ingresso e soggiorno irregolare: il famoso articolo 10bis del TUIMM, la norma che punisce il “reato di clandestinità”. La norma quindi offre uno ‘scudo’ al datore di lavoro e lo rassicura che accedendo alla sanatoria non avrà conseguenze penali, ma le stesse garanzie non si applicano al lavoratore finché la richiesta non va a buon fine. 

Quali sono i costi per accedere alla sanatoria?

Nella terza ipotesi di regolarizzazione, quella che porta ad un permesso temporaneo di 6 mesi per ricerca di lavoro, la domanda ha un costo di 130 euro. Per le prime due ipotesi, quelle che culminano con la conclusione di un contratto di lavoro nuovo o pregresso, il costo è di 500 euro. Su questo siamo in attesa di un ulteriore decreto: nel caso di lavoro in nero pregresso da far emergere, è chiaro che lo Stato dovrà anche quantificare i contributi in via forfettaria mai versati, che si aggiungeranno a questa cifra iniziale prima della firma del nuovo contratto. 

Una somma che forse non è proprio incoraggiante per un datore di lavoro…  

Certo costi di questo tipo non si possono definire incentivanti. Ma anche qui mi preme ricordare che quello dei costi non è un elemento del tutto nuovo rispetto al passato: negli ultimi venti anni abbiamo assistito a sanatorie che sono arrivate a costare anche 1000 euro a domanda. L’aspetto più importante in questo caso sarà assicurare modalità di controllo efficaci, per verificare chi effettivamente verserà queste somme. 

Ci sono altri aspetti critici? 

Un altro elemento riguarda la causa di inammissibilità alla procedura di emersione per la segnalazione del lavoratore nella banca dati del Sistema Informativo Schengen (SIS). La norma del decreto legge dispone che il lavoratore può accedere alla procedura se è stato destinatario di un provvedimento di espulsione tranne nell’ipotesi in cui questa sia dovuta a problemi di sicurezza pubblica e/o di pericolosità sociale. Al contempo però, tra i criteri di non ammissibilità viene fatta rientrare proprio la segnalazione nel Sistema Informativo Schengen. E per essere inseriti in questo sistema, spesso basta essere stati sorpresi sul territorio europeo come irregolari! Questo è un problema che si è verificato già in altre sanatorie, e che presumibilmente sarà oggetto di contenzioso giudiziario. 
 
Un altro aspetto da tenere sotto controllo poi, è quello del contratto di soggiorno-lavoro, ancora valido secondo la legge Bossi-Fini. La norma prevede infatti che il datore di lavoro attesti non solo il rapporto di lavoro, ma anche l’idoneità dell’alloggio: e cioè che il lavoratore garantisca di vivere in un alloggio adeguato ed idoneo nel rispetto di alcuni parametri igienico-sanitari. E questo potrebbe essere difficoltoso, in particolare in grandi città metropolitane.

L’articolo 103 è piuttosto breve, eppure sembra aprire a considerazioni complesse. Si può provare a dare una valutazione generale dell’efficacia di questa misura? 

Mi fai una domanda molto difficile. E’ ancora presto per avanzare una valutazione realistica sui potenziali usi e abusi di questa misura. In fondo siamo solo all’inizio: la sanatoria è stata aperta il 1 giugno 2020 e accoglierà applicazioni fino al 15 luglio 2020. Potremo parlarne con certezza soltanto in base all’andamento delle domande che saranno prese in carico presso i numerosi uffici competenti nei prossimi mesi. Qualcosa comunque si può già provare a dire. Come abbiamo visto, ci sono importanti elementi di continuità ma anche di differenziazione rispetto ad altre sanatorie del passato, che portano con sé al contempo elementi di rischio da correggere e novità piuttosto promettenti. 
 
Ad esempio, nelle sanatorie precedenti a questa, lo svolgimento di rapporto di lavoro pregresso era un elemento costituente. Oggi invece si prevede anche la possibilità di far emergere un rapporto di lavoro del tutto nuovo, e si permette quindi alle stesse persone di accedere alla sanatoria anche senza pregresso lavoro irregolare. Un altro elemento di novità estremamente positivo riguarda la cosiddetta ‘terza ipotesi’: la possibilità per il cittadino straniero di dimostrare direttamente di aver svolto un lavoro nei settori di sanatoria, e di ottenere così un permesso temporaneo di 6 mesi per cercare un lavoro. Questa opportunità si rivolge direttamente ai lavoratori stranieri, che per dimostrare all’ufficio del lavoro di aver esercitato la professione non devono per forza esibire come prova un contratto di lavoro regolare. Per la prima volta, queste persone possono esibire come prova anche soltanto forme di corrispondenza avute con il precedente datore di lavoro. Non ultimo, è positivo anche il fatto che essere irregolari non sia un presupposto necessario ad accedere.
 
Certo la limitazione ad alcuni settori di attività lavorativa resta un elemento di criticità, insieme alle altre potenziali storture e controindicazioni che abbiamo passato in rassegna. Non dimentichiamoci però che parliamo ancora dell’articolo di un Decreto-legge e che, in quanto tale, la norma deve essere ancora convertita in legge. Speriamo quindi che nell’iter legislativo si possa trovare spazio per alcune correzioni e miglioramenti, come già successo per altre sanatorie precedenti a questa. In fondo, una misura più efficace sarebbe a beneficio di tutti, specialmente in un periodo complesso e sfidante come questo. 

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