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Covid-19, le nuove circolari: accoglienza garantita anche in caso di revoche, prorogata la scadenza dei permessi di soggiorno

(In collaborazione con Toscana Notizie - Agenzia di informazione della giunta regionale)

Sono tre le principali circolari diramate ad oggi in materia di accoglienza dal Ministero dell’Interno in seguito all’approvazione del D.L. 18/2020 “Misure per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economici per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Qui di seguito pubblichiamo la nota interpretativa realizzata da ”L’Altro Diritto - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” per #AccoglienzaToscana sulla circolare del 18 Marzo, con cui si assicura per ragioni di sicurezza la prosecuzione dell’accoglienza a persone che non avrebbero più titolo idoneo. A seguire si riporta anche una breve sintesi della nota già resa disponibile da ASGI sulla circolare del 21 Marzo, con cui viene prorogata la scadenza dei permessi di soggiorno. In fondo alla pagina è possibile scaricare il testo integrale di entrambe le circolari, insieme alla circolare del 26 Marzo in materia di Centri per il Rimpatrio.  

 

La Circolare del 18 Marzo 2020: accoglienza anche in caso di revoche (a cura di L’Altro Diritto)

La Circolare del Ministero dell’Interno prot. n 3393 emessa in data 18/03/2020, nel fornire indicazioni sugli interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito del sistema di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio, ha introdotto un’importante possibilità per gli Enti Gestori dell’accoglienza.
In particolare, si legge che il preminente interesse pubblico determina “la necessità di assicurare la prosecuzione anche a coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri”. Questa previsione consente non solo di mantenere in accoglienza tutti gli ospiti già presenti nella struttura, nei cui confronti si applica tra l’altro la sospensione per cui i permessi di soggiorno che siano in scadenza tra il 31 gennaio
ed il 15 aprile rimangono validi fino al 15 giugno (ex art. 103 DL 18/2020), ma di richiedere alla Prefettura la possibilità di riammettere all’interno dell’accoglienza quegli ospiti per cui, ad esempio, era stata disposta la cessazione o la revoca perché svolgevano attività lavorativa e che hanno perso il lavoro o non stanno più lavorando.

Ci sono primi riscontri in questo senso in alcune Prefetture italiane. In generale, in tutte le circostanze in cui sia possibile valutare che il preminente interesse pubblico possa essere soddisfatto riammettendo in accoglienza persone che hanno avuto revoche o cessazioni e che non si trovino in condizioni di sicurezza personale (ad es. senza fissa dimora) o tali da non poter garantire la salute pubblica, invitiamo gli Enti Gestori a fare una valutazione caso per caso e richiedere alla Prefettura di ripristinare l’accoglienza. Per tutte queste ipotesi, nel caso di riammissione, può essere richiesta la rispettiva copertura economica necessaria. La Circolare rende esplicito infatti che “al fine di far fronte al necessario incremento dell’erogazione di servizi di accoglienza, nonché alla necessità di acquisto di dispositivi di protezione individuale, può procedersi, ai sensi dell’art.106 del codice degli appalti, alla modifica delle convenzioni in corso di esecuzione, mediante atti aggiuntivi alle convenzioni stesse, stipulati secondo le indicazioni contenute nella circolare n.2817, del 4 febbraio 2020, riguardante taluni profili applicativi del nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura dei bene e servizi relativi alla gestione dei centri di accoglienza, approvato con d.m. 20 novembre 2018.”

Si ricorda che Altro Diritto rimane a disposizione con lo sportello di secondo livello “Diritti Migranti” di Anci e Regione Toscana sul portale https://dirittimigranti.ancitoscana.it  e, nel caso di urgenze, è reperibile al numero +39 392-9723651.

La Circolare del 21 Marzo 2020: prorogata la scadenza dei permessi di soggiorno

È stata diffusa dal Ministero dell’Interno la circolare del 21 Marzo “Emergenza Epidemiologica Covid-19 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18”, contenente informazioni circa l’applicazione in materia di permessi di soggiorno delle misure di cui al D.L. 18/2020.

Il termine dei procedimenti in atto alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ricomincerà a decorrere dal 15 aprile 2020. Il lasso di tempo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile non verrà quindi tenuto in conto.
i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020: la domanda di rinnovo dovrà essere effettuata dopo tale data.

D’intesa con Poste s.p.a, il Ministero dell’Interno informa, infine, che ha concordato di divulgare formale comunicazione delle nuove disposizioni attraverso i portali “Immigrazione”, “Patronati/Comuni”, e Questure, al fine di raggiungere la massima diffusione per i cittadini e cittadine straniere interessate.

Per scaricare la circolare del 18 Marzo, clicca qui 
Per scaricare la circolare del 21 Marzo clicca qui 
Per leggere l’intera nota di ASGI sulla circolare del 21 Marzo, clicca qui 
Per scaricare la circolare del 26 Marzo clicca qui 

 

Immagine tratta da: https://www.pexels.com

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