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Sanatoria, le indicazioni di Altro Diritto per rendere le procedure più inclusive

(In collaborazione con Toscana Notizie - Agenzia di informazione della giunta regionale)

Sono uscite le linee guida del Centro di Ricerca Universitario Altro Diritto “Danzando sui gusci d’uovo. Indicazioni per rendere più inclusive le procedure previste dall’art. 103 DL 34/2020”. La scheda esamina le misure di sanatoria e ne evidenzia le opportunità offerte per “prevenire” situazioni di futura irregolarità - come ad esempio la possibilità che le procedure da essa prevista siano utilizzate da persone regolarmente presenti sul territorio italiano ma in possesso di un titolo di soggiorno dal carattere temporaneo o che non sarebbe altrimenti convertibile in permesso per motivi di lavoro. 
 
Sono tre le principali ipotesi di sanatoria previste dai primi due comma dell’articolo 103 del D.L. 34/2020 del “Decreto Rilancio”, approvato lo scorso 19 maggio, definite con l’obiettivo generale di "favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari" e risultanti nel riconoscimento al cittadino di paesi terzi di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Come già approfondito lo scorso mese, nelle prime due ipotesi il datore di lavoro e il lavoratore dipendente possono far emergere di comune accordo un precedente rapporto lavorativo o avviarne uno ex novo, mentre nella terza ipotesi il cittadino di paesi terzi può ottenere un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di 6 mesi, successivamente convertibile in permesso di lavoro. 

La lettura di Altro Diritto aggiunge alcuni elementi fondamentali per un uso inclusivo dell’articolo 103 e delle successive circolari applicative, compresa la recentissima circolare dei Ministeri dell’Interno e del lavoro del 24/7/2020, proponendo soluzioni ad alcuni dei dubbi principali manifestatisi sino ad oggi. In particolare, il documento fornisce i seguenti elementi interpretativi:

  1. Tutte e tre le ipotesi di sanatoria sono accessibili da persone richiedenti asilo. In particolare, nel richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale;
  2. Per le prime due ipotesi di emersione dei rapporti di lavoro (quelle che coinvolgono il datore di lavoro nella presentazione della domanda), non è necessario il possesso di passaporto, ma è sufficiente che il datore di lavoro indichi un permesso di soggiorno (incluso quello per richiesta di protezione) o una carta d’identità (in fase di procedure anche scaduti), o che esibisca documenti equipollenti (come ad esempio lasciapassare comunitario o di frontiera, e titoli di viaggio per stranieri, apolidi o rifugiati politici);
  3. Secondo l’Altro diritto, se esiste già un rapporto di lavoro in corso tra gli stessi due soggetti, anche a tempo pieno, nonostante la formulazione molto confusa e ambigua in proposito della circolare del 24 luglio, la richiesta di stipulare un contratto di soggiorno si configurerebbe come una novazione del contratto esistente. Non graverebbe quindi sul datore alcun obbligo, al momento della stipula del contratto di soggiorno, lo Sportello Unico per l’Immigrazione dovrebbe fare, oltre che le previste comunicazioni all’INPS per l’inizio del nuovo rapporto, anche quelle relative alla cessazione del vecchio, che viene risolto dalla stessa firma del contratto di soggiorno.
  4. In caso di inizio del rapporto di lavoro senza attendere la stipula del contratto di soggiorno, la nuova circolare del 24 luglio ha affrontato il problema di assicurare datori e lavoratori dalle conseguenze di infortuni sul lavoro e di garantire ai lavoratori i diritti previdenziali. Come l’Altro diritto aveva consigliato, la circolare impone di mandare la comunicazione all’INPS di inizio del rapporto indicando il codice fiscale del lavoratore, che è, o è stato, regolare, e indicando che in attesa permesso di soggiorno. La circolare prevede anche una procedura rapida attraverso cui l’Agenzia delle Entrate dovrebbe fare avere i codici fiscali almeno provvisori ai lavoratori che non li hanno mai avuti. 
  5. Un’ultima importante considerazione riguarda la tutela dei lavoratori dallo sfruttamento lavorativo, e in particolare di quei lavoratori i cui datori di lavoro si rifiutano di avviare la procedura di regolarizzazione di cui alla prima e alla seconda ipotesi. L’articolo 103 non prevede alcuna tutela per quei datori di lavoro che si rifiutano di far emergere un rapporto di lavoro pregresso, o anche solo di avviare un nuovo rapporto di lavoro regolare a fronte di un trascorso rapporto lavorativo irregolare. Considerato il quadro normativo complessivo (e in particolare, l’art. 603-bis e il diritto delle vittime di sfruttamento lavorativo aggravato di accedere al permesso speciale per protezione sociale) ne consegue che i lavoratori o le lavoratrici a nero hanno diritto al permesso di soggiorno per protezione sociale previsto dall’art. 18 nel momento in cui sono in grado di provare che a fronte della loro insistente richiesta di essere regolarizzati, i datori di lavoro non solo si sono rifiutati di farlo ma abbiamo minacciati di allontanarli. Come prova, è sufficiente ricorrere a testimoni o registrazioni audio, fatte ad esempio con il cellulare. 

“A conti fatti, dall’articolo 103 e dalle sue applicazioni ne è risultata una misura di sanatoria molto ristretta, con alcuni importanti limiti” spiega il professor Emilio Santoro, direttore di Altro Diritto. “In particolare, quella dell’auto-emersione avrebbe potuto essere una novità importante, ma i dati parlano chiaro: sono ancora pochissime le domande di questo tipo presentate fino ad ora. E questo perché di fatto i requisiti e le modalità applicative ne ostacolano la messa in pratica. Anche per questo motivo le linee guida si chiamano Danzando sui Gusci d’Uovo: perché anche per un tecnico è complicatissimo da un punto di vista giuridico capire cosa si può e cosa non si può fare in questa sanatoria”. 

Da qui l’importanza della diffusione delle linee guida dI Altro Diritto, specialmente negli ultimi giorni utili per chiedere di accedere alla sanatoria, che terminerà il 15 di agosto

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