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Richiedenti asilo e iscrizione anagrafica, l’analisi di "L' Altro Diritto": “legittimo e doveroso per i sindaci continuare con le procedure”

(In collaborazione con Toscana Notizie - Agenzia di informazione della giunta regionale)

“Le disposizioni di quei sindaci che hanno dato indicazioni alle anagrafi dei propri Comuni di continuare a procedere all’iscrizione dei richiedenti asilo, appaiono non solo legittime ma assolutamente doverose”. E’ quanto ha concluso Emilio Santoro, docente ordinario in Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze e direttore del centro Centro di Ricerca Interuniversitario “L'altro diritto”, nell’ambito del documento di interpretazione giuridica “In direzione ostinata e contraria.

L’abolizione del diritto di iscrizione all’anagrafe viene richiesta esplicitamente nelle circolari ministeriali del 18/10/2018 e del 18/12/2018, che fanno riferimento all’art. 13 del Decreto Salvini. Ma questa richiesta sarebbe il risultato di un’interpretazione forzata da parte del Ministero degli Interni, che non trova fondamento nell’intero quadro giuridico che regola l’iscrizione anagrafica - neanche guardando alle modifiche apportate dall’entrata in vigore del Decreto Salvini.

In particolare, il Decreto Salvini aggiunge al decreto legislativo del 18 agosto 2015 il comma 1-bis, in cui si afferma che il permesso di soggiorno rilasciato ai richiedenti asilo “non costituisce titolo di iscrizione anagrafica” ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico Immigrazione e nel Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. In nessuno dei due testi però, nota Santoro, si parla mai di “titoli” per l’iscrizione anagrafica.

Secondo la normativa ancora vigente, infatti, l’iscrizione anagrafica non avviene in base a titoli, ma si eroga in maniera indiscriminata in seguito all’intenzione di iscriversi espressa da persone regolarmente permanenti sul territorio. E’ la semplice “regolarità del soggiorno” a costituire un presupposto per l’iscrizione anagrafica. Ma questo, stando al documento di "L' Altro Diritto", non è un fattore che permette di fare distinzioni tra chi è ospite nei centri d’accoglienza: nel Testo Unico Immigrazione, infatti, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso il centro.

Sarebbero, quindi, soltanto le circolari del Ministero a voler dare all’articolo 13 del Decreto Salvini un’interpretazione complessa che non trova conferme in nessun altro testo: una lettura secondo cui la “regolarità del soggiorno” del richiedente dipende da uno specifico “titolo di soggiorno”. In questo senso sarebbe solo l’esecutivo, e non il legislativo, a definire il permesso di soggiorno come un “presupposto per l’iscrizione anagrafica”, e a dichiarare a partire da questo assunto che determinati titoli di soggiorno possano essere o meno un valido “titolo di iscrizione anagrafica” - un’entità legale inventata.

La sola conclusione legittima che si può trarre, quindi, è che l’art. 13 nel suo complesso sancisca l’abrogazione per i richiedenti asilo di una procedura semplificata all’iscrizione, che è prevista dal D.lgs. 142/2015 - questo perché la procedura semplificata è l’unico aspetto che sia davvero suscettibile della mancanza di determinati titoli.

Per i funzionari, quindi, garantire l’iscrizione anagrafica a tutti i dimoranti vorrebbe dire rispettare non solo il sistema multilivello di tutela dei diritti umani, ma anche l’ordinamento giuridico tuttora vigente in materia di iscrizione anagrafica.

Quella del professor Santoro non è l’unica interpretazione giuridica che sostiene il dovere delle amministrazioni di garantire iscrizione anagrafica a persone richiedenti asilo. Di recente, anche uno studio di ASGI ha dimostrato come la compilazione del Modello C3 di richiesta di protezione e/o l’identificazione effettuata dalla Questura al momento dello sbarco siano due documenti alternativi sufficienti ad accertare l’identità e certificare la regolarità del soggiorno in Italia al momento della richiesta di iscrizione anagrafica.

Clicca qui per leggere il documento del centro interuniversitario AltroDiritto