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Tutela dei bisogni essenziali, quali le novità introdotte? Uno sguardo alla legge “samaritana”

(In collaborazione con Toscana Notizie - Agenzia di informazione della giunta regionale)

È stata approvata venerdì 5 luglio la legge regionale “Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r 29/2009”, che tutela i diritti inviolabili di ogni persona umana permanente sul territorio regionale, anche straniera. 

La legge apporta modifiche a due leggi regionali approvate nello scorso decennio: la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e la legge regionale 9 giugno 2009 n. 29 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”. Le due leggi erano già state riconosciute legittime dalla Corte Costituzionale, con una sentenza 269/2010 che riconosceva il ricorso dell’esecutivo del Governo Berlusconi come inammissibile e privo di fondamenti. Nel modificarne e rafforzarne alcuni passaggi, la nuova legge regionale ne riafferma gli aspetti fondamentali. Cosa è cambiato quindi nell’erogazione di servizi di tipo sociale e sanitario per le persone straniere che vivono in Toscana? Qui di seguito vengono passate in rassegna le principali modifiche apportate alle due leggi.


La Legge Regionale 41/2005 – prestazioni sanitarie e assistenziali per tutti i dimoranti sul territorio regionale

Il Capo II della legge “Diritti di cittadinanza sociale”, già nel 2005 riconosceva “a tutte le persone residenti in Toscana il diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato”. 
La nuova legge lascia intatto questo primo passaggio. Diventa invece più ampia la tipologia di servizi accessibili a “tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana” - e quindi a prescindere dal proprio certificato di residenza. Laddove la 41/2005 riconosceva ai dimoranti gli “interventi di prima assistenza”, con la nuova legge infatti le stesse persone avranno accesso alle “prestazioni sanitarie e assistenziali previste dal piano regionale integrato socio sanitario e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse”. L’accesso a tutti questi servizi viene garantito in virtù del loro “diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali”. 

In accordo con le disposizioni contenute nel Decreto Salvini (legge 132/2018), la nuova legge regionale elimina poi dall’elenco delle persone aventi diritto ogni menzione agli “stranieri con permesso umanitario”, categoria abolita dalla 132/2018. Nel frattempo vengono aggiunte menzioni esplicite a:
a) titolari di permesso per protezione sussidiaria;
b) titolari di permesso di soggiorno per cure mediche;
c) titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;
d) titolari di permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica;
e) titolari di permesso di soggiorno per calamità;
f) titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
g) stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana.

Nello stesso elenco restano intatti i riferimenti espliciti a:
h) richiedenti asilo e rifugiati;
i) donne straniere in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi al parto;
l) minori di qualsiasi nazionalità. 

In ogni caso, sembra legittimo intendere che gli stessi diritti vengano riconosciuti a tutte le persone così menzionate già in virtù della loro appartenenza alla più ampia categoria di “persone dimoranti sul territorio”.

La Legge Regionale 29/2009 – tipologie di servizi garantiti e integrazione dei richiedenti asilo

Simili le disposizioni previste dalla legge 29/2009, che già dalla sua entrata in vigore stabiliva come “tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno” potessero “fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali, secondo le modalità definite dal piano di indirizzo”.

La nuova legge regionale aggiunge menzioni specifiche alle tipologie di servizio in questione. In particolare, anche chi è privo titolo di soggiorno godrà di:
a) accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, inclusi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva; 
b) accesso alle prestazioni socio assistenziali, comprese sistemazioni temporanee di accoglienza; 
c) accesso all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l'infanzia per quanto riguarda i minori.


Secondo la nuova legge, gli interventi di cui sopra saranno definiti dalla programmazione regionale, in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore. 
La nuova legge aggiunge inoltre l’iscrizione immediata al Servizio Sanitario Regionale di tutti gli stranieri dimoranti nella Regione Toscana e in possesso di idoneo titolo di soggiorno sul territorio nazionale.

Confermati anche gli interventi di prima accoglienza e di integrazione, che la Regione aveva già riconosciuto nel 2009 “nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea” e “in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato”. Tra questi interventi rientravano, e rientrano ancora:


a) azione di monitoraggio e analisi del fenomeno;
b) promozione del rafforzamento della rete di informazione e tutela;
c) promozione della formazione degli operatori;
d) promozione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;
e) supporto agli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;
f) promozione del coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale.

 

Per scaricare il testo della nuova legge regionale, clicca qui


Per scaricare il testo a fronte con modifiche a vista apportate alle leggi 41/2005 e 29/2009, clicca qui

(immagine da: Pixabay)